1. PREMESSA
1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995, di attuazione della Direttiva N.90/314/CEE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Ordinaria del 14 aprile 1995, n. 88 (in prosieguo d. lgs. n. 111/95) i consumatori hanno diritto a ricevere copia scritta del contratto di acquisto del pacchetto turistico.
2. Il contratto è redatto in termini chiari e precisi.
3. Tutti i viaggi organizzati da Originaltour (organizzatore) sono regolati e disciplinati dalle seguenti condizioni generali di contratto.
2. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
1. Ai sensi dell'art. 2 n. 1 del d.lgs. n. 111/95 i "pacchetti turistici" hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio (omissis)… che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
3. FONTI NORMATIVE APPLICABILI
1. Il contratto di acquisto del pacchetto turistico è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore.
2. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che in territorio estero, è altresì disciplinato dalle disposizioni, in quanto applicabili, contemplate dalla L. 27/12/1977 n° 1084, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato d. lgs. n. 111/95.
3. Detto contratto è, inoltre, disciplinato dalle norme contenute nel Codice Civile e nel Codice della Navigazione vigenti, laddove non derogate dal d. lgs. n. 111/95 e dalla l. n. 1084/77.
4. PRENOTAZIONI
1. La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal cliente, che ne riceverà copia.
2. L'accettazione della prenotazione si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'Organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al cliente, eventualmente presso l'agenzia di viaggi venditrice.
3. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal DL 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
5. PAGAMENTI
1. All'atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% del prezzo totale del viaggio, inclusi i diritti di prenotazione, mentre il saldo dovrà essere versato almeno 30 giorni prima della partenza, salvo diversa indicazione e sempre che la prenotazione sia stata confermata ai sensi del precedente art. 3.
2. Per prenotazioni effettuate entro 30 giorni dalla data di partenza dovrà essere versato l'intero ammontare al momento della prenotazione in unica soluzione.
3. L'acconto corrisposto all'atto della prenotazione è versato a titolo di caparra ai sensi dell'art. 1385 cod. civ.
4. Il mancato pagamento delle somme di cui sopra, alle date stabilite, costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., con conseguente sua risoluzione di diritto, fatto comunque salvo il risarcimento dei danni ulteriori sofferti da Originaltour e dall'agenzia di viaggio venditrice.
6. PREZZO
1. Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti.
2. Tale prezzo può essere modificato solo fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza ed in proporzione a variazioni di:
a - costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
b - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
c - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione;
3. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed al costo dei servizi in vigore alla data della pubblicazione del programma come riportata in catalogo o programma fuori catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le quote non subiranno variazioni per oscillazioni del cambio superiori al +/- 5%. Qualora l'oscillazione dovesse essere superiore a tale percentuale, l'adeguamento verrà applicato per intero.
4. Ogni altro onere posto a carico del consumatore, quali, a titolo esemplificativo, le spese obbligatorie da pagarsi in loco, andra' sempre specificato nelle note e nei dettagli dell'offerta.
7. RECESSO DEL CONSUMATORE
1. Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
a - aumento del prezzo di cui al precedente articolo 6 in misura eccedente al 10%;
b - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall'Organizzatore, dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore;
2. Nei casi di cui al precedente comma il consumatore ha alternativamente diritto:
a - ad usufruire di un altro pacchetto turistico fra quelli proposti dall'Organizzatore di importo equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di importo inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
b - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta e materialmente incassata dall'Organizzatore. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
3. Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l'avviso di aumento o la modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall'organizzazione si intende accettata.
4. Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, sarà addebitata - indipendentemente dal pagamento dell'acconto di cui all'art. 5, 1° comma - oltre alla quota di iscrizione, la penale nella misura qui di seguito indicata:
- 25% della quota di partecipazione fino a 45 giorni lavorativi prima della partenza
- 50% della quota di partecipazione da 44 a 20 giorni lavorativi prima della paretenza
- 75% della quota di partecipazione da 19 a 10 giorni lavorativi prima della partenza
- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini
Ai fini della presente disposizione, nel calcolo dei giorni non è incluso quello in cui la dichiarazione di recesso proviene all'organizzatore.
5. In ogni caso nessun rimborso spetta al consumatore che decida di interrompere il viaggio già intrapreso.
6. Le penali si applicano comunque anche per il caso in cui il consumatore non possa effettuare il viaggio per mancanza o irregolarità dei documenti personali di espatrio.
7. L'entità delle penali di cui al precedente 4° comma del presente articolo non si applica per le crociere subacquee e per alcune specifiche strutture per le quali, invece, l'entità delle penali è quella comunicata comunicata al momento della prenotazione.
8. Nel caso di gruppi precostituiti l'entità delle penali per il caso di recesso verranno concordate di volta in volta al momento della conclusione del contratto.
8. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
1. Nell'ipotesi in cui, prima della partenza, l'organizzatore comunichi la propria impossibilità di fornire i servizi oggetto del pacchetto turistico, il consumatore potrà esercitare alternativamente, i diritti di cui al secondo comma del precedente art. 7, con le modalità di cui al terzo comma del medesimo articolo, sempre che l'annullamento non dipenda da fatto imputabile al consumatore stesso.
2. Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo.
3. Tuttavia detti diritti non possono essere esercitati nel caso in cui l'annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti richiesto ed il consumatore è stato informato, in forma scritta, almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure l'annullamento dipenda da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l'eccesso di prenotazioni.
4. L'organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 Cod. Civ., restituirà al consumatore il doppio di quanto effettivamente pagato dal consumatore e materialmente incassato dall'organizzatore, a meno che il recesso dell'organizzatore dipenda da una delle ipotesi previste dagli artt. 12 e 13 d. lgs. 111/95 (forza maggiore, caso fortuito e mancato raggiungimento numero minimo partecipanti) e dalla mancata accettazione da parte del cliente delle eventuali alternative di pacchetto turistico offerte dall'organizzatore (ai sensi dell'art. 13 comma 1 d.lgs. 111/95). La somma da restituire non potrà mai essere superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe, in pari data, debitore secondo quanto previsto dal precedente art. 7, quarto comma, qualora fosse lo stesso a recedere.
5. Modifiche prima della partenza da parte del consumatore
a - Le modifiche richieste dal consumatore a prenotazioni già accettate, non obbligano l'Organizzatore a soddisfarle. In ogni caso la richiesta di modifica comporta per il consumatore l'addebito fisso di euro 75,00 per pratica e per modifica, oltre ad eventuali penali addebidate da terzi fornitori di servizi. Tali penali verranno comunicate al'atto della richiesta di modifica.
b - la diminuzione del numero dei passeggeri all'interno di una pratica è da intendersi come "annullamento parziale", con conseguente applicazione di quanto riportato al precedente art. 7, Recesso - comma 4.
9. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
1. Qualora dopo la partenza l'Organizzatore si trovi nell'impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà soluzioni alternative, senza supplemento di prezzo a carico del consumatore e, qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborserà la differenza tra il prezzo delle prestazioni effettivamente fornite ed il prezzo delle prestazioni previste in contratto.
2. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'organizzatore venga rifiutata dal consumatore per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto, per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti e lo rimborserà nella misura della differenza fra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
10. SOSTITUZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO
1. Il cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a) Originaltour ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario;
b) il sostituto soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata, su richiesta del consumatore, prima della cessione.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera c) del precedente comma.
3. In relazione ad alcune tipologie di servizi può verificarsi che un terzo fornitore di servizi non accetti la modifica del nominativo del cessionario, anche se effettuato entro il termine di cui al precedente punto a). Originaltour non sarà pertanto responsabile dell'eventuale mancata accettazione della modifica da parte dei terzi fornitori di servizi. Tale mancata accettazione sarà tempestivamente comunicata dall'organizzatore alle parti interessate prima della partenza.
11. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
1. I partecipanti dovranno essere muniti di passaporto individuale o di altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi di destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall'organizzatore, nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I partecipanti saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle sopra esaminate obbligazioni.
2. Il consumatore è tenuto a fornire all'organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l'organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
3. Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
12. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
1. La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
2. In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi cui il relativo servizio si riferisce, l'organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o depliant o altro materiale informativo una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
13. REGIME DI RESPONSABILITÀ
1. L'organizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi.
2. L'organizzatore non è responsabile e non risponde dei danni conseguenti, quando l'inadempimento totale o parziale sia derivato:
a - dal fatto del consumatore,ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici;
b - da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto;
c - da caso fortuito e da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, costituiscono eventi dovuti a caso fortuito o a forza maggiore che escludono la responsabilità dell'organizzatore: SCIOPERI, ANNULLAMENTI, SOSPENSIONI, MANCATE ESECUZIONI CONSEGUENTI AD AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE E/O A CALAMITA' NATURALI, AVVENIMENI BELLICI, ATTI TERRORISTICI, SOMMOSSE, DISORDINI CIVILI E/O MILITARI, SACCHEGGI.
Ricorrendo tali ipotesi, eventuali spese supplementari sopportate dal consumatore non saranno rimborsate dall'organizzatore. Ugualmente non saranno rimborsate le prestazioni contrattualmente stabilite e non eseguite, per caso fortuito o forza maggiore e non recuperabili dal consumatore.
3. Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde delle obbligazioni nascenti dall'organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi o convenzioni sopra citate.
4. A sua volta l'organizzatore non è responsabile nei confronti del consumatore per tutti gli inadempimenti da parte del venditore degli obblighi a carico di quest'ultimo.
5. Le escursioni, i servizi e qualsiasi altra prestazione acquistati in loco, anche presso i rappresentanti, se previsti, o gli uffici corrispondenti dell'organizzatore e non espressamente inclusi nel contratto di viaggio, nei pacchetti riportati in catalogo o nel programma fuori catalogo, né ricompresi nel prezzo del pacchetto turistico, sono estranei all'oggetto del contratto. Originaltour non è in alcun caso responsabile, né a titolo di organizzatore, né a titolo di intermediario, per i danni, di qualsiasi natura, sofferti dal consumatore nello svolgimento di dette prestazioni, anche nell'eventualità che accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione delle stesse. Al riguardo il consumatore prende atto che Originaltour non autorizza accompagnatori o corrispondenti locali a fornire servizi e prestazioni non espressamente contemplati nel contratto di viaggio, nei pacchetti riportati in catalogo o nel programma fuori catalogo.
14. LIMITI RISARCITORI
1. Il risarcimento dovuto dall'organizzatore per danni alla persona non può in ogni caso essere superiore alle indennità risarcitorie previste dalle convenzioni internazionali in riferimento alle prestazioni il cui adempimento ne ha determinato la responsabilità, sia a titolo contrattuale che extracontrattuale, e precisamente: la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato all'Aja nel 1955; la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, nel testo di cui agli artt. 1783 e seguenti c.c.; la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sul contratto di viaggio per ogni ipotesi di responsabilità dell'organizzatore. In ogni caso il limite risarcitorio non può superare l'importo di "2.000 franchi oro germinal per danno alle cose" previsto dall'articolo 13 n° 2 CCV e di "5.000 franchi oro germinal per qualsiasi altro danno e per quelli stabiliti dall'articolo 1783 cod. civ.
15. OBBLIGO DI ASSISTENZA
1. L'organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
2. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità nei confronti del consumatore (art. 13 e art. 14) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore.
16. OBBLIGO DI SEGNALAZIONE - RECLAMI E DENUNCE
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto di cui è responsabile l'organizzatore secondo le precedenti previsioni, dovrà essere segnalata e contestata, a pena di decadenza, in forma scritta, sotto forma di reclamo, immediatamente, al momento del suo verificarsi, e comunque senza ritardo, al prestatore di servizi interessato (corrispondente locale), all'accompagnatore, se previsto, e ad Originaltour, in modo da poter intervenire tempestivamente, effettuare le necessarie verifiche e porvi rimedio.
2. Il reclamo potrà dal consumatore essere confermato mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro presso la località di partenza.
3. L'omesso reclamo nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti comma del presente articolo, precludendo all'organizzatore la possibilità di verificare la fondatezza della contestazione e di conservare ogni elemento utile anche al fine di agire nei confronti di terzi responsabili, fanno venir meno il diritto del consumatore all'eventuale rimborso.
17. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo è possibile stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell'organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall'annullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
18. FONDO DI GARANZIA
1. E' istituito presso la Direzione Generale per il Turismo del Ministero delle Attività Produttive il Fondo di Garanzia cui il consumatore può rivolgersi (ai sensi dell'art. 21 DL 111/95) in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dell'organizzatore.
2. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99 n°349 G.U. n°249 del 12/10/99 (ai sensi dell'art. 21 n°5 DL 111/95).
19. INFORMAZIONE OBBLIGATORIA - SCHEDA TECNICA
1. Organizzazione Tecnica: Originaltour - Roma. Licenza n° 3991, Regione Lazio.
2. Assicurazione Civile Professionale: in ottemperanza all'art. 20, 1° co. del d. lgs. n° 111 del 17/03/95, di attuazione della Direttiva 90 /314 C.E.E., Originaltour è assicurata per la responsabilità civile professionale presso la Compagnia Navale Assicurazioni S.p.A. con polizza n° 4118504/R, per un massimale di Euro 2.065.828,00. Detto massimale è elevato fino ad Euro 31.503.870,00 con polizza Navale Assicurazioni S.p.A. "Grandi Rischi" n° 4142428/L.
3. Validità dei programmi e delle Quote di Partecipazione: sono direttamente indicate nei cataloghi o programmi fuori catalogo, nei relativi tariffari e nelle singole offerte proposte al consumatore.
4. Cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari: sono direttamente indicati nei cataloghi o programmi fuori catalogo, nei relativi tariffari e nelle singole offerte proposte al consumatore.
ADDENDUM: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l'offerta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n.3 e n.6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione, nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 comma 1 e 2; art. 5; art. 7; art. 8; art. 10; art. 11; art 12; art. 15; art. 16; art. 17. L'applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore. viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero. |